QUANTE FERIE MATURANO I DOCENTI PRECARI?
I docenti precari hanno diritto, in proporzione al servizio svolto, allo stesso numero ferie spettanti al personale di ruolo

Tra i tanti dubbi che accompagnano i docenti con contratto a tempo determinato, uno dei più frequenti riguarda le ferie: quanti giorni spettano, come si calcolano e se è possibile riceverne il pagamento in caso di mancato godimento. Vediamo cosa prevede la normativa contrattuale vigente. A questi si aggiunge la questione delle festività soppresse, che spesso viene trascurata ma che rappresenta un ulteriore diritto riconosciuto dalla normativa
Cosa dice il contratto collettivo nazionale?
Il CCNL del comparto scuola chiarisce che anche i docenti precari, ossia quelli assunti a tempo determinato, hanno diritto a ferie retribuite.
In particolare, l’articolo 38 stabilisce che a questa categoria di personale si applicano, per quanto compatibili con la durata del contratto, le stesse regole previste per i docenti di ruolo. Tuttavia, le ferie maturano in misura proporzionale al servizio effettivamente svolto.
Quante ferie maturano i docenti precari?
Un docente precario matura in media circa 2,5 giorni di ferie ogni 30 giorni di servizio.
Questo calcolo si basa sulla regola generale prevista per i dipendenti a tempo determinato, i quali, come stabilito dal contratto, non godono di un monte ferie fisso annuale ma accumulano ferie mensilmente, in base alla durata del contratto e al numero di giorni lavorati.
Riferimento all’art. 13 del CCNL
L’articolo 13 del CCNL regola la durata delle ferie per il personale della scuola:
I dipendenti con contratto a tempo indeterminato hanno diritto a 32 giorni lavorativi di ferie all’anno, comprensivi di due giornate previste dalla legge n. 937/1977.
I dipendenti neo-assunti, inclusi quelli a tempo determinato, hanno diritto a 30 giorni lavorativi all’anno. Dopo tre anni di servizio, anche se non continuativi e a qualsiasi titolo prestati, il diritto si estende a 32 giorni.
Le ferie vengono calcolate in dodicesimi, considerando mese intero anche la frazione superiore a 15 giorni. In caso di settimana scolastica articolata su cinque giorni, il sesto giorno (sabato) è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie.
Esempio pratico
Un docente assunto dal 1° settembre al 30 giugno, con un contratto a tempo determinato di 10 mesi, matura: circa 25 giorni di ferie (2,5 giorni x 10 mesi), se rientra nella casistica dei 30 giorni annui. Dopo 3 anni di servizio, maturerebbe circa 26,6 giorni (32 giorni/12 mesi x 10 mesi).
Fruizione e monetizzazione delle ferie non godute per i docenti precari
Le ferie possono essere fruite durante il periodo di contratto, nei giorni di sospensione delle lezioni (come Natale, Pasqua, o nei giorni tra gli scrutini finali e la chiusura ufficiale del contratto).
Tuttavia, è importante chiarire che il docente non è automaticamente in ferie durante questi periodi di sospensione: affinché i giorni siano effettivamente considerati come ferie, è necessario presentare un’apposita richiesta alla scuola.
Per anni, però, molte istituzioni scolastiche hanno attribuito ferie d’ufficio ai docenti precari in modo illegittimo, senza che vi fosse alcuna domanda formale da parte del lavoratore. In altri casi, è stato concesso ai docenti di richiedere solo un numero limitato di giorni (4 o 5), a fronte di un diritto maturato pari a circa 25 giorni.
La giurisprudenza, dopo anni di contenziosi, ha definitivamente chiarito che: A) Il docente precario non può essere messo in ferie d’ufficio; B) Il docente non è automaticamente in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, se non ha presentato una richiesta esplicita.
A seguito delle pronunce della suprema Corte di Cassazione, sempre più docenti stanno avviando ricorsi per ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e mai fruite.
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