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RICORSO PER OTTENERE IL PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE

[Aggiornato il 30-05-2026] I docenti precari hanno diritto all’indennità per le ferie non godute.

Innumerevoli sono le Sentenze che riconoscono, ai docenti precari, il diritto ad ottenere l’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute.

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INDICE
1. QUANTI GIORNI DI FERIE SPETTANO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO?
2. QUANDO IL DOCENTE PUÒ FRUIRE DELLE FERIE MATURATE?
3. QUANDO SI HA DIRITTO ALLA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE?
4. COME POSSO SAPERE A QUANTO AMMONTA L’INDENNITÀ SPETTANTE?
5. CHI PUÒ ADERIRE AL RICORSO?
6. QUALI SONO I COSTI?
7. COME SI PUÒ ADERIRE?

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1. QUANTI GIORNI DI FERIE SPETTANO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO?

Ai sensi dell’art. 19, co. 2, del CCNL 2006-2009 le ferie per il personale assunto a tempo determinato sono calcolate in misura proporzionale al servizio prestato. Con la precisazione che i docenti con meno di tre anni di servizio hanno diritto a 30 giorni l’anno, mentre quelli con più di tre anni di servizio hanno diritto a 32 giorni l’anno.

Dunque, per calcolare il numero di ferie spettanti al docente con contratto di lavoro a tempo determinato, basterà effettuare la seguente proporzione:
360 : 30/32 (Giorni di ferie maturati) = N (numero di giorni effettivi lavorati) : X (giorni di ferie risultanti)

2. QUANDO IL DOCENTE PUÒ FRUIRE DELLE FERIE?

L’art. 1, comma 54 della Legge n. 228 del 2012 sancisce quanto segue:

Il personale scolastico, di tutti i gradi di istruzione, fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni. Questi sono definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Esse sono subordinate alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi”.

Pertanto il docente può chiedere di fruire delle ferie maturate durante i periodi dell’anno in cui i calendari scolastici regionali prevedono una sospensione delle attività di lezione. Ovverosia per le festività Natalizie, Pasquali e per il periodo successivo al termine delle lezioni, solitamente coincidente con l’8/10 Giugno.

Ciò non vuol dire che durante tali periodi il docente è automaticamente in ferie. È necessario che ne faccia espressa richiesta alla scuola di titolarità, o quantomeno che il dirigente scolastico, attraverso una comunicazione chiara e precisa, lo renda edotto della possibilità di fruire delle ferie maturate durante i periodi di sospensione delle lezioni.

3. QUANDO SI HA DIRITTO ALLA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE?

Con la sentenza n. 16530 del 27 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha definitivamente sancito che i docenti precari non possono essere considerati automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni e che il collocamento d’ufficio in ferie da parte dell’Amministrazione scolastica è illegittimo.

La Suprema Corte ha affermato che, affinché il diritto alle ferie possa considerarsi effettivamente esercitato, l’Amministrazione scolastica deve dimostrare di avere concretamente posto il docente nelle condizioni di fruirne, informandolo espressamente della possibilità di utilizzare le ferie residue e delle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione.

Occorre tuttavia distinguere tra i diversi periodi di sospensione delle lezioni. Per le vacanze natalizie e pasquali, la Cassazione ritiene che il docente possa normalmente fruire delle ferie senza la necessità di una specifica comunicazione da parte del dirigente scolastico. Diversamente, per il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, grava sull’Amministrazione uno specifico obbligo di informazione.

Ne consegue che, qualora il dirigente scolastico non dimostri di avere invitato il docente a fruire delle ferie residue nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno e di averlo espressamente avvertito che, in caso di mancata fruizione, avrebbe perso il relativo diritto, le ferie non godute devono essere monetizzate mediante il pagamento della corrispondente indennità sostitutiva.

Per oltre un decennio, migliaia di docenti precari si sono visti sottrarre d’ufficio le ferie maturate senza alcuna preventiva comunicazione e senza essere posti nelle condizioni di scegliere se fruirne o meno.

La sentenza della Corte di Cassazione pone definitivamente fine a tale prassi illegittima e riconosce il diritto dei docenti precari ad agire in giudizio per ottenere il pagamento dell’indennità economica sostitutiva delle ferie illegittimamente decurtate.

4. COME POSSO SAPERE A QUANTO AMMONTA L’INDENNITÀ SPETTANTE?

Per verificare l’esatto importo dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, Vi invitiamo a compilare il form sottostante e a contattare i legali di Giustizia Scuola. All’esito di una consulenza preliminare gratuita, sarà possibile valutare la fondatezza della pretesa, ricostruire i periodi di servizio svolti e quantificare con precisione le somme dovute.

A titolo puramente indicativo, per ciascun contratto di supplenza con scadenza al 30 giugno, l’indennità spettante può oscillare mediamente tra 500 e 1.000 euro, in relazione alla durata del rapporto di lavoro, alle ferie maturate e alla retribuzione percepita.

Per tale ragione è fondamentale verificare tempestivamente la propria posizione ed evitare che somme rilevanti rimangano definitivamente non recuperate.

5. CHI PUÒ ADERIRE AL RICORSO?

La domanda volta ad ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute presenta natura sia retributiva che risarcitoria e, pertanto, è soggetta al termine di prescrizione decennale.

Possono aderire al ricorso tutti i docenti precari che abbiano stipulato, negli ultimi dieci anni, uno o più contratti di supplenza con scadenza al 30 giugno e che si siano visti decurtare le ferie maturate senza essere stati preventivamente informati della possibilità di fruirne e delle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione.

Alla luce dei principi definitivamente affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16530/2026, tutti i docenti interessati possono rivendicare il diritto all’indennità economica sostitutiva delle ferie illegittimamente sottratte dall’Amministrazione scolastica.

6. QUALI SONO I COSTI?

L’attivazione del ricorso è a titolo gratuito, ad eccezione dell’acquisto del contributo unificato (tassa) che nella stragrande maggioranza dei casi non supera i 49,00 €. Invece, i docenti con reddito lordo familiare inferiore ad € 40.978,92 sono esenti dal pagamento del contributo unificato.
Soltanto all’esito del giudizio, il ricorrente dovrà corrispondere allo Studio Legale una quota che sarà comunicata prima della proposizione del ricorso stesso.

7. COME SI PUÒ ADERIRE AL RICORSO?

Per qualsiasi informazione su come poter aderire al ricorso in questione, sulle modalità e tempistiche puoi alternativamente:

  • Chiamare oppure inviare un messaggio WhatsApp al seguente numero: +39 334 223 9338
  • Inviare mail al seguente indirizzo di posta elettronica: giustiziascuola@gmail.com
  • Compilare il form sottostante

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