Importante pronuncia del Tribunale di Venezia in materia di congedo straordinario retribuito Legge 104. Con ordinanza n. 1021/2026, il giudice del lavoro ha accolto il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso da una collaboratrice scolastica assistita dagli avvocati Andrea Giannattasio e Salvatore Giannattasio contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), riconoscendo il diritto della lavoratrice a usufruire del congedo straordinario per assistenza a familiare con handicap grave e condannando il Ministero al pagamento delle spese legali.
Revoca illegittima del congedo straordinario 104
La vicenda nasce dalla revoca, da parte dell’amministrazione scolastica, del congedo straordinario retribuito richiesto dalla dipendente ai sensi dell’ art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 per assistere la nonna ottantenne riconosciuta portatrice di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992.
Il beneficio era stato inizialmente autorizzato per il periodo compreso tra il 5 marzo e il 29 maggio 2026, ma successivamente revocato con decreto del dirigente scolastico sulla base di presunti difetti dei requisiti sanitari della familiare assistita.
Errore del Ministero dell’Istruzione e del Merito
Nel corso del giudizio è emerso che il provvedimento del MIM era fondato su un errore: l’amministrazione aveva infatti confuso la posizione sanitaria della madre della ricorrente con quella della nonna assistita.
La nonna risultava invece regolarmente riconosciuta portatrice di handicap grave da una sentenza del Tribunale del Lavoro di Torre Annunziata, mentre la madre della lavoratrice era a sua volta invalida e affetta da patologie invalidanti, circostanza che rendeva la nipote legittimata a richiedere il congedo straordinario quale referente unica dell’assistenza familiare.
Il Tribunale di Venezia accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c.
Il Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro ha riconosciuto la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa sul congedo straordinario Legge 104, evidenziando anche la presenza del periculum in mora e quindi la necessità di garantire un’immediata tutela al diritto all’assistenza della persona con disabilità grave. La lavoratrice, assistita dagli avvocati Andrea e Salvatore Giannattasio, in poco meno di due settimane dal deposito del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. ha ottenuto il pieno riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito e ai permessi previsti dalla Legge 104. Con l’ordinanza n. 1021/2026, il Tribunale di Venezia ha infatti ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di adottare senza ritardo tutti i provvedimenti necessari per consentire la fruizione del beneficio richiesto.
Vittoria degli avvocati Andrea e Salvatore Giannattasio
La decisione rappresenta un importante precedente in tema di tutela del diritto al congedo straordinario per assistenza a familiari disabili e conferma la piena operatività delle garanzie previste dalla Legge 104/1992 e dal D.Lgs. 151/2001.
Gli avvocati Andrea e Salvatore Giannattasio hanno ottenuto il totale accoglimento del ricorso cautelare, con riconoscimento del diritto della lavoratrice e condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito.




