Con la sentenza n. 306 del 16 maggio 2025, il Tribunale di Asti ha riconosciuto l’abuso nella reiterazione dei contratti a termine per un docente di religione cattolica e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) a corrispondergli la somma di 50.664 euro, pari a 24 mensilità dell’ultima retribuzione (2.111 €), oltre agli interessi legali.
Motivazioni del ricorso
La causa è stata promossa dagli avv.ti Salvatore e Andrea Giannattasio, che hanno assistito il docente nel procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Asti – Sezione Lavoro. Dal 2005 al 2024 l’insegnante aveva prestato servizio ininterrottamente attraverso contratti annuali, senza possibilità di stabilizzazione e senza che venissero banditi i concorsi triennali previsti dalla legge 186/2003.
L’abuso accertato del rinnovo dei contratti a termine
Il Tribunale ha riconosciuto che il MIM ha violato sia la normativa europea, che vieta l’uso reiterato e ingiustificato dei contratti a termine oltre i 36 mesi, sia la disciplina nazionale che impone l’indizione periodica di concorsi.
Il giudice ha richiamato anche le pronunce della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione, ribadendo che l’impossibilità di convertire i contratti in rapporti a tempo indeterminato non esclude il diritto dei lavoratori a un congruo risarcimento.
Maxi risarcimento da 50.664 euro
Il docente, grazie ad una storica pronuncia, otterrà un’indennità pari a 24 mensilità della sua ultima retribuzione (2.111 euro), per un totale di 50.664 euro, oltre interessi legali. Una cifra di grande rilievo che rappresenta il massimo riconoscibile dalla normativa vigente e che costituisce un segnale forte nei confronti dell’Amministrazione.
Come è stato calcolato il risarcimento?
Il giudice ha applicato il d.l. 131/2024 (che ha novellato l’art. 36, co. 5, d.lgs. 165/2001), parametro oggi utilizzato per il c.d. “danno eurounitario”: tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione, in base a gravità, numero di contratti e durata complessiva.
Le implicazioni
Sono molti, infatti, i docenti di religione cattolica che da anni garantiscono continuità didattica senza essere mai stati stabilizzati.
La sentenza di Asti conferma che lo Stato non può sottrarsi né agli obblighi derivanti dal diritto europeo, né a quelli stabiliti dalla normativa nazionale: il rinnovo dei contratti di lavoro oltre i 36 mesi costituisce abuso e obbliga al risarcimento.
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