ACCOLTO IL RICORSO PER REITERAZIONE ILLEGITTIMA DI CONTRATTI A TERMINE
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito condannato a risarcire oltre € 25.000 a un’insegnante di religione

Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – con la sentenza n. 3581 del 2025, ha accolto integralmente l’ennesimo ricorso promosso dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio in favore di un’insegnante di religione cattolica, riconoscendo la illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati con scadenza al 31 agosto per un periodo complessivo di nove anni scolastici consecutivi.
L’ILLEGITTIMA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE
Il Giudice ha accertato la violazione del limite triennale previsto per la stipula di contratti a termine, evidenziando l’assenza di ragioni oggettive e specifiche idonee a giustificare il ricorso prolungato a rapporti di lavoro precari.
In particolare, la decisione richiama i principi sanciti dal diritto dell’Unione Europea, e in particolare dalla direttiva 1999/70/CE, che impongono agli Stati membri l’adozione di misure efficaci volte a prevenire l’abuso nella successione di contratti a termine, tutelando il diritto alla stabilità del rapporto di lavoro.
Il Tribunale ha dunque qualificato la condotta dell’Amministrazione scolastica come abusiva, disponendo la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) al pagamento di un risarcimento del danno pari a oltre € 25.000, a titolo di indennizzo per la lesione del principio di stabilità occupazionale e della dignità lavorativa della docente ricorrente.
La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che riconosce il diritto al risarcimento del danno per i lavoratori precari della scuola pubblica vittime di reiterazioni contrattuali non giustificate. Un orientamento che ha trovato un importante rafforzamento con l’entrata in vigore della Legge n. 166/2024 (cd. Decreto “salva-infrazioni”), la quale ha introdotto un sistema di tutela economica automatica nei confronti del personale scolastico a termine impiegato in modo abusivo.
In particolare, l’art. 1, comma 3, della suddetta legge prevede che:
«Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.»
Il caso in esame evidenzia, inoltre, la particolare vulnerabilità della categoria degli insegnanti di religione cattolica, da anni esclusi sia dalle procedure concorsuali ordinarie, sia da percorsi di stabilizzazione effettivi, con la conseguenza di una strutturale precarizzazione del loro status professionale.
La sentenza del Tribunale di Roma rappresenta dunque un importante precedente a tutela della categoria, e conferma il ruolo della giurisprudenza come strumento di giustizia sostanziale, volto a riequilibrare le gravi diseguaglianze generate da pratiche contrattuali sistematicamente abusive.
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