RICORSO AVVERSO DECRETO DI RETTIFICA PUNTEGGIO PERSONALE ATA
Negli ultimi periodi sono sempre più frequenti i casi in cui i Dirigenti Scolastici, riscontrando presunte irregolarità a seguito di verifiche circa il servizio dichiarato dal personale A.T.A. presso istituti scolastici paritari, dispongano una rettifica punteggio in peius rispetto a quello precedentemente attribuito nelle graduatorie di istituto.
Nel corso della rettifica punteggio, i casi più frequenti che possono essere riscontrati sono 2:
1) Irregolarità contributiva.
Sulla questione hanno avuto modo di pronunciarsi innumerevoli Giudici del Lavoro, i quali, all’unisono, hanno statuito il principio secondo il quale ai fini della valutazione del punteggio l’istituzione scolastica deve avvalersi del riscontro dell’effettivo servizio prestato e il mancato versamento contributivo, parziale o anomalo, non può essere in alcun modo imputabile al lavoratore.
Ergo, ai fini della valutazione del servizio l’unica circostanza decisiva è l’effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l’attribuzione del punteggio. Il mancato versamento contributivo non può costituire elemento insostituibile, in mancanza del quale escludere l’attribuzione del punteggio.
2) Servizio svolto sulla base di contratti atipici.
Anche in questo caso vi sono svariati precedenti Giurisprudenziali che dichiarano l’illegittimità dei decreti di rettifica del punteggio. In particolare, il Giudice dott. Perillo Tullio del Tribunale di Milano ha così motivato una Sentenza di accoglimento totale: nel presente giudizio si controverte sulla possibilità che anche un servizio prestato con contratto d’opera possa essere valorizzato per la determinazione del punteggio in graduatoria per servizio prestato presso scuola non paritaria. In proposito, si osserva che il DM 640/17 (ivi compreso l’allegato A) non contiene alcuna disposizione tesa ad escludere i rapporti di collaborazione dall’alveo di quelli che, resi presso scuole non statali paritarie, possano validamente portare al riconoscimento del relativo punteggio. Tale disposizione, difatti, si riferisce genericamente al servizio prestato, laddove è agevole rilevare che se l’intenzione del legislatore fosse stata quella di limitarlo al solo rapporto di lavoro dipendente ve ne sarebbe stata una chiara ed inequivocabile menzione.
Dal principio testé riportato ne deriva che ciò che conta, difatti, è che in forza di un determinato rapporto si sia maturata una conseguente esperienza che, ove anche prestata presso scuole paritarie, consenta di riconoscere un determinato punteggio in graduatoria.
CHI PUO’ ADERIRE AL RICORSO PER RETTIFICA PUNTEGGIO ATA?
Possono aderire tutti coloro che abbiano subito un decreto di rettifica del punteggio per almeno uno dei suindicati motivi.
COME ADERIRE?
Per qualsiasi informazione su come poter aderire al ricorso in questione, sulle modalità e tempistiche puoi:
- Chiamare oppure inviare un messaggio Whatsapp al seguente numero: 3934238185
- Inviare mail al seguente indirizzo di posta elettronica: giustiziascuola@gmail.com
- Compilare il form sottostante
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