risarcimento personale ATA

Personale ATA: ricorso per il risarcimento del danno da 4 a 24 mensilità

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato l’illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato nei confronti del personale ATA.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Decima Sezione, con sentenza del 13 maggio 2026, resa nella causa C-155/25, ha confermato l’illegittimità del sistema italiano di reiterazione dei contratti a tempo determinato nei confronti del personale ATA.
La decisione rappresenta una svolta importante per collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici e per tutto il personale ATA che, per anni, ha lavorato nella scuola con contratti a termine ripetuti.
Ed invero, secondo la Corte Europea, l’Italia non ha previsto misure effettive per prevenire l’abuso dei contratti a tempo determinato del personale ATA. In particolare, il sistema italiano non prevede un limite adeguato alla durata complessiva dei rapporti, né un numero massimo di rinnovi dei contratti, consentendo così il protrarsi di rapporti precari anche quando il lavoratore viene utilizzato per esigenze stabili e permanenti della scuola.
La Corte ha chiarito che non è sufficiente richiamare in modo generico le esigenze organizzative del sistema scolastico, né la necessità di garantire continuità al servizio. Tali esigenze possono giustificare un contratto a termine solo quando sono realmente temporanee. Non possono invece legittimare, anno dopo anno, il ricorso allo stesso personale ATA per coprire posti vacanti, disponibili o comunque collegati al normale fabbisogno dell’Amministrazione.
I giudici comunitari hanno inoltre evidenziato che l’attesa delle procedure concorsuali non può essere utilizzata come giustificazione automatica della reiterazione dei contratti a termine. Se i concorsi non vengono banditi con tempi certi, prevedibili e idonei a evitare il protrarsi del precariato, il sistema non offre una tutela effettiva contro l’abuso.
In sostanza, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che il personale ATA non può essere mantenuto per anni in una condizione di precarietà attraverso una successione di contratti a tempo determinato, quando il servizio prestato risponde a esigenze permanenti della scuola pubblica.
Questa pronuncia apre la strada ai ricorsi davanti al Giudice del Lavoro per ottenere l’accertamento dell’abusa reiterazione dei contratti a termine e il consequenziale risarcimento del danno.

A quanto ammonta il risarcimento?

Il risarcimento varia in base al numero degli anni di supplenza ed è compreso tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità.

La quantificazione tiene conto della gravità della violazione, del numero dei contratti stipulati e della durata complessiva del rapporto di lavoro.

In particolare il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166, ha previsto che “nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.

Chi ha diritto al risarcimento?

Possono aderire al ricorso tutti i lavoratori e le lavoratrici del personale ATA che abbiano stipulato più di 3 contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto oppure più di 3 contratti con scadenza al 30 giugno, presso la medesima istituzione scolastica.

Può aderire anche il personale ATA successivamente immesso in ruolo, qualora abbia comunque subito anni di precariato abusivo attraverso la reiterazione di contratti a termine.

Recenti precedenti nazionali

Aderendo ai principi di diritto stabiliti dalla corte di giustizia europea il Tribunale di Verona, con la recentissima sentenza n. 354/2026 del 19 maggio 2026, ha accertato l’abusivo utilizzo di contratti a tempo determinato annuali nei confronti di un lavoratore ATA per oltre 36 mesi e ha condannato l’Amministrazione scolastica al pagamento di 5 mensilità a titolo di risarcimento del danno.

Come posso verificare se ho diritto al risarcimento del danno?

Per sapere se hai diritto al risarcimento del danno, puoi compilare il seguente form e inviare la documentazione relativa ai contratti a tempo determinato stipulati come personale ATA.

Quali sono i costi del ricorso?

La proposizione del ricorso è gratuita, ad eccezione dell’acquisto del contributo unificato (tassa).

Coloro che abbiano un reddito lordo familiare inferiore ad € 40.978,92 sono esenti dal pagamento del contributo unificato. Pertanto, non dovranno sostenere alcun costo.

Come si può aderire al ricorso?

Per qualsiasi informazione su come poter aderire al ricorso in questione, sulle modalità e tempistiche puoi alternativamente:

Chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al seguente numero: +39 334 223 9338. In alternativa, inviare mail al seguente indirizzo di posta elettronica: giustiziascuola@gmail.com oppure compilare il form sottostante.

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