LA CORTE D’APPELLO DI ROMA CONFERMA IL DIRITTO DI PRECENDENZA NELLE MOBILITÀ INTERPROVINCIALI PER ASSISTERE IL GENITORE DISABILE EX LEGGE 104/92

Altro successo in tema di mobilità per lo studio legale di Giustizia Scuola, questa volta in Corte d’Appello.

La questione della mobilità per assistere il genitore disabile ha riguardato una docente titolare di posto comune per la scuola primaria in Provincia di Bologna. Tale docente ha reiterato l’esigenza di essere trasferita in una sede vicina al proprio luogo di residenza. Ciò in virtù del fato di essere unica figlia in condizione di poter prestare assistenza al genitore bisognevole di cure affetto da patologia invalidante.

L’insegnante chiedeva, quindi, in sede di domanda di mobilità interprovinciale, il riconoscimento della precedenza prevista dall’art 33, c. 3 e 5 della Legge 104/92. Richiesta puntualmente rigettata dall’ Amministrazione scolastica.
Sulla scorta di tali dinieghi la docente in questione, con l’ausilio degli Avv.ti Conca e Giannattasio dello studio legale di Giustizia Scuola ha proposto ricorso volto a conseguire il ripristino delle legalità violate e quindi ad ottenere il trasferimento richiesto.

Il Tribunale di Roma adito, con Sentenza del 31/10/2019 accoglieva le richieste avanzate dai legali di Giustizia Scuola, dichiarando il diritto della ricorrente di beneficiare della precedenza ex art. 33, c. 5 della L. 104/92 ai fini del trasferimento interprovinciale e per l’effetto obbligando l’amministrazione scolastica di trasferire la ricorrente secondo l’ordine di preferenze indicato nella domanda di mobilità.
Il Ministero dell’Istruzione con atto di gravame impugnava la surriferita Sentenza presso la Corte d’Appello di Roma chiedendone la riforma con rigetto della domanda della docente.

Ebbene, i giudici di seconde cure, avvalorando la tesi avanzata dagli Avv.ti Giannattasio e Conca, ritenevano di dare seguito all’indirizzo interpretativo secondo cui l’insegnate che assiste con continuità un parente o un affine entro il terzo grado con handicap, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio in quanto l’art 33, comma 5 della L. 104/1992 assegna dei benefici ai soggetti che hanno parenti disabili portatori di handicap e, al contempo, garantisce a quest’ultimi la continuità dell’assistenza già in atto.
Per detti motivi, la Corte d’Appello di Roma, con Sentenza pubblicata il 20/02/2023, ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione e ha confermato la Sentenza di primo grado.

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