ACCOLTO IL RICORSO RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI PROPOSTO DA GIUSTIZIA SCUOLA
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza emessa il 18 Maggio 2023 n. 3336, accoglie l’ennesimo ricorso proposto dai legali di Giustizia Scuola volto al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in favore degli insegnanti precari assunti con contratti di lavoro brevi e saltuari.
Tale pronuncia fa seguito ad innumerevoli altre sentenze favorevoli ottenute dai legali di Giustizia Scuola, operanti attualmente su tutto il territorio Nazionale per il riconoscere il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti. Negli ultimi mesi sono state riconosciute, infatti, somme per svariate migliaia di euro in favore dei ricorrenti. Si fa riferimento, tra le altre, alla sentenza emessa dal Tribunale di Torino n. 595 del 2023, alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 1202 del 04/05/2023, alla sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 2757 del 16/03/2023, alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord n. 1980 del 08/05/2023, alla sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata n. 185 del 02/02/2023, alla sentenza emessa dal Tribunale di Parma n. 11 del 07/02/2023, alla sentenza emessa dal Tribunale di Monza n. 482 del 18/11/2022, alla sentenza emessa dal Tribunale di Nocera n. 542 del 06/04/2023.
Che cos’è la Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.)?
La Retribuzione Professionale Docenti è un compenso accessorio pari ad Euro 5,81 al giorno (€ 174,50 mensili) che viene corrisposto a tutti i docenti di ruolo e precari con incarichi annuali al 30 Giugno/ 31 Agosto. Tuttavia, in maniera del tutto illegittima, l’amministrazione scolastica esclude dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti coloro che risultano incaricati con contratti di lavoro brevi e saltuari.
A tale intollerabile discriminazione ha posto fine la Corte di Cassazione con la pronuncia del 27/7/2018 n. 20015, la quale ha statuito che “L’art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999. (nello stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
PER TALI RAGIONI, I DOCENTI CHE NEGLI ULTIMI 5 ANNI ABBIANO SVOLTO SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE HANNO DIRITTO A RECUPERARE LE SPETTANZE DOVUTE.
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