CONDANNA PENALE E DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORE ATA: RICORSO ACCOLTO
Personale ATA condannato ottiene il reinserimento nelle graduatorie ATA di III fascia e maxi risarcimento

Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso presentato dagli avv.ti Salvatore e Andrea Giannattasio. È stato, infatti, dichiarato illegittimo il decreto di depennamento dalle graduatorie ATA inflitto nei confronti di un collaboratore scolastico condannato penalmente.
Oltre a condannare il MIM a reinserirlo nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia, ha disposto in suo favore anche un maxi risarcimento di € 26.000,00 e l’attribuzione di 10.5 punti nelle graduatorie ATA.
I FATTI
Il ricorrente presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Milano, valevole per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Nell’apposito modello di autocertificazione, da compilarsi unitamente alla domanda di inserimento nelle graduatorie, dichiarava di aver riportato una condanna penale per il reato ex art. 73, co. 4, DPR 309 del 1990 (cessione di sostanze stupefacenti).
Successivamente alla stipula del primo contratto di lavoro a tempo determinato, il dirigente dell’istituto scolastico capofila, procedendo ai controlli ex art.6, co.11 e ss., DM 50/21, prendeva atto della pregressa condanna penale riportata dal sig. ********.
Sulla scorta di quanto appreso, emanava il successivo decreto con il quale statuiva il depennamento del collaboratore scolastico dalle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA.
A sostegno della propria decisione, il dirigente scolastico, richiamando il D.lgs n. 235 del 2012 (cd. Legge Severino), riteneva che il collaboratore scolastico veniva a trovarsi in una delle condizioni ostative di cui al bando – D.M. 50 del 2021 (Condanna penale ostativa).
REINSERIMENTO NELLE GRADUATORIE E MAXI RISARCIMENTO
Gli avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, con un’articolata tesi difensiva, impugnavano il decreto di depennamento sostenendo che la pregressa condanna penale non fosse ostativa all’inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto di III fascia del personale ATA.
Contestualmente chiedevano l’annullamento del decreto di depennamento e il risarcimento del danno nei confronti del proprio assistito, sia dal punto di vista economico, che dal punto di vista giuridico.
Il Giudice del Lavoro ha difatti accolto la tesi difensiva e, oltre a reintegrare il collaboratore scolastico nelle graduatorie ATA, ha riconosciuto in suo favore la somma di € 26.000,00 a titolo di risarcimento del danno, con l’attribuzione di ben 10.5 punti nelle graduatorie.
Pertanto, tutti coloro che siano stati depennati perché condannati penalmente, potranno rivolgersi allo studio legale per ricevere una consulenza al fine di valutare la possibilità di avviare il Ricorso.
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