sanzione disciplinare illegittima

Sanzione disciplinare illegittima: Il Tribunale di Napoli accoglie le tesi difensive degli avvocati di Giustizia Scuola

La docente V. C., docente della scuola dell’infanzia, era destinataria della sanzione disciplinare conservativa della censura comminata dal Dirigente Scolastico di un’istituzione scolastica di Napoli ai sensi dell’art. 493 del D.lgs 297/1994.

In particolare, la docente era, ad avviso dell’amministrazione scolastica, colpevole di aver introdotto nella classe a lei assegnata, un sanificatore ovvero un apparecchio che per mezzo dell’emissione di ozono (un gas naturale) igienizza l’aria, in violazione al dovere del docente statuito dall’art. 11, comma 3, lettera a) del C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca, che sancisce: “il dipendente deve in particolare collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro”.

Tale condotta, secondo il Ministero, avrebbe violato anche la nota del 1° settembre 2021, rubricata “D.Lgs. 81/2008 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro”, che ribadiva la previsione di cui all’art. 20 del D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 circa il divieto di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di competenza del lavoratore, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

Tuttavia, i legali di “Giustizia Scuola” sostenendo che la docente aveva agito in buona fede, ravvisavano una sproporzione tra la condotta e la sanzione disciplinare applicata, nonché la violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90 per difetto di motivazione e genericità dell’addebito disciplinare. Per tali ragioni si proponeva ricorso al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro il quale, accogliendo le deduzioni difensive, riteneva illegittima la sanzione irrogata alla prof. V.C.

La sua condotta, infatti, era improntata ad una evidente buona fede e finalizzata al perseguimento di un interesse non personale o egoistico bensì meritorio, riconducibile all’intenzione di garantire la salubrità degli ambienti scolastici, in conformità alle finalità perseguite dalla Carta Servizi Scolastici (Parte III, art. 9.1), adottata da tutte le istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 2 del DPCM del 7.06.1995 che, in particolar modo per le scuole materne ed elementari, impone alle componenti scolastiche di adoperarsi per garantire la costante igiene dei locali e dei servizi.

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