Il Giudice del Lavoro di Napoli Nord accoglie il ricorso sulla mobilità interprovinciale ex lege 104/92.
Il ricorso veniva proposto nell’interesse di un’insegnate della scuola primaria in servizio presso un’istituzione scolastica sita nella provincia di Firenze
Nel presentare domanda di mobilità interprovinciale per le istituzioni scolastiche afferenti alla provincia di Napoli, la docente non otteneva il riconoscimento della precedenza per assistere sua madre convivente e soggetto portatore di handicap ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Il Ministero dell’Istruzione ha ritenuto di non riconoscere alla docente il diritto di precedenza, applicando l’art. 13 comma 1 punto V del ccnl concernente la mobilità degli insegnanti.
Tale disposizione contrattuale disciplina le precedenze nei casi di “assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”, precisando tra l’altro che “nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza.
Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità”.
Tuttavia, i nostri legali, richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema, hanno evidenziato l’ingiustificabile disparità di trattamento tra i docenti che partecipino alla mobilità provinciale e quelli che, invece, prendano parte a quella interprovinciale, determinandosi una distinzione assolutamente contraria alla disciplina normativa sia nazionale che comunitaria. Pertanto, sulla scorta delle argomentazioni difensive, il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato Sentenza di accoglimento riconoscendo alla ricorrente il diritto di precedenza previsto dall’art. 33 commi 5 e 7 della Legge n. 104/92 nelle operazioni di mobilità interprovinciale, ordinando all’amministrazione resistente di trasferire la ricorrente secondo l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche indicato nella domanda di mobilità.