SERVIZIO DI LEVA MILITARE: VINTO IL RICORSO VOLTO AD OTTONERE IL RICONOSCIMENTO PER INTERO DEL SERVIZIO MILITARE
Anche la sezione lavoro del Tribunale di Napoli ha riconosciuto il diritto di un ricorrente, assistito dai legali di Giustizia Scuola, alla valutazione per intero del servizio di leva prestato non in costanza di nomina
Con la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro del 19 maggio 2023 viene così ad essere disapplicata quella parte del D.M. n. 50 del 03/03/2021 che attribuisce al servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina solamente 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore ai 15 giorni.
Tale pregiudizievole distinzione si fonderebbe sull’erronea considerazione del servizio di leva prestato non in costanza di nomina alla stregua di un servizio generico svolto presso l’Amministrazione statale. Mentre il servizio di leva “prestato in costanza di rapporto di impiego” verrebbe valutato come servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A.
Il giudice, in accoglimento delle tesi difensive avanzate dagli avvocati Giannattasio ed Elvezio, ha aderito all’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, recentemente formatosi sul punto, il quale superando la distinzione operata dall’Amministrazione intimata, riconosce all’art. 2050 comma 2 dell’ordinamento militare non una portata restrittiva, bensì ampliativa e specificativa rispetto a quanto statuito nel comma 1. Secondo tale comma «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.
L’obiettivo dei legali di Giustizia Scuola era quello di raggiungere, per il ricorrente, il riconoscimento dei 0,5 punti, attribuiti per il servizio militare di leva “prestato in costanza di rapporto di impiego”.
Ebbene, la previsione apparentemente restrittiva, contenuta invece nel comma 2, a mente della quale “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”, andrebbe interpretata nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali.